STATUTO
E.R.A.-PENISOLA SORRENTINA
European Radioamateurs Association
“Sezione Provinciale di NAPOLI”
Legge n. 266 dell’11 agosto 1991
Allegato A
STATUTO
Art.1
Viene costituita l’associazione di volontariato denominata E.R.A.-PENISOLA SORRENTINA EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION “Sezione Provinciale di NAPOLI” con sede in 80065 Sant’Agnello Via Diaz n° 1 angolo Piazzale Libertà. La costituita associazione di volontariato si avvale di quanto stabilito, per analoghe associazioni, dalla legge n. 266 dell’11 agosto 1991.
Art.2
L’Associazione ha per oggetto l’espletamento del Servizio d’amatore così come stabilito dal regolamento internazionale delle radio telecomunicazioni e cioè l’istruzione individuale, l’intercomunicazione e gli studi tecnici, effettuato da persone debitamente autorizzate che si interessano della tecnica e della radioelettricità a titolo esclusivamente personale e senza interesse pecuniario.
Art.3
A titolo esemplificativo e non tassativo, l’Associazione nell’ambito del suo oggetto sociale
- Organizza corsi teorico-pratici di avviamento al Servizio di amatore, mediante affiancamento di personale qualificato del settore, tesi all’acquisizione delle nozioni giuridiche e tecniche necessarie allo svolgimento dell’attività di radio operatore;
- Organizza manifestazioni sportive e ricreative;
- Effettua esperimenti radioelettrici a scopo di studio;
- Collabora con le Istituzioni Pubbliche e private, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità alle leggi di operazioni di ed ai regolamenti dello Stato, della Regione Campania e degli Enti locali, all’espletamento di operazioni di Protezione Civile e di ausilio alla collettività.
Per il conseguimento dei suoi scopi, l’associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e potrà, altresì, aderire collegialmente o singolarmente alle associazioni che perseguono gli stessi scopi e stipulare contratti con Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
Art.4
L’Associazione risponde in proprio delle obbligazioni sociali. Non sussiste responsabilità personale se non specificamente e volontariamente sottoscritta.
Art.5
La durata dell’Associazione è illimitata. Le spese occorrenti per il suo funzionamento sono
coperte dalle seguenti entrate:
- le quote ordinarie degli associati;
- le erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati;
- le quote straordinarie degli associati deliberate dall’assemblea degli associati in relazione a particolari esigenze che si rivelassero necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;
- i contributi volontari degli associati e di altri Enti o Associazioni pubblici e privati.
Tutte le predette entrate sono gestite dall’associazione.
I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere depositati presso la Sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell’Assemblea.
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Art.6
Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:
- associati effettivi, ossia tutti coloro che previa domanda scritta, verranno ammessi a far parte dell’associazione dal C.d:A. con delibera a maggioranza. Hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali;
- associati E.R.A. ossia coloro che in possesso di patente di operatore di stazione di radioamatore e della relativa licenza, sono iscritti alla Sede provinciale dell’ “ E.R.A.” EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION di cui al successivo Art. 15 con Sede a Palermo in Piazza Verdi n°6, Sede che fa parte integrante della presente Associazione.
Hanno diritto di voto in assemblea e possono ricoprire cariche sociali:
- Associati Simpatizzanti, ossia tutti coloro che condividendo finalità e modi di attuazione degli scopi dell’associazione, previa domanda scritta chiedono di farne parte senza possibilità di esercitare diritto di voto in assemblea e di ricoprire cariche sociali.
- Associati onorari, ossia tutti coloro che per meriti speciali vengono eletti i dal C.d.A. “ad honorem”. Hanno diritto di parola in assemblea ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali.
Art.7
L’associato che intende dimettersi è tenuto a darne comunicazione scritta al C.d.A., al dimissionario non verrà rimborsata la quota d’iscrizione dell’anno in corso, n’è parte di essa.
Art.8
La quota annuale d’iscrizione deve essere pagata per intero da ogni associato entro il 31 gennaio di ciascun anno. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
Art.9
Nei confronti dei soci morosi verso l’associazione o irrispettosi dei regolamenti delle disposizioni diramate dal C.d.A., potranno essere presi provvedimenti su delibera del C.d.A., fermo restando l’obbligo a corrispondere per intero l’ammontare dovuto.
Art.10
Nel caso di aumenti di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dalla assemblea, gli associati che non intendono aderire hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Art.11
Gli associati hanno diritto a: – frequentare i locali i locali dell’associazione;
-prendere parte alle attività ammesse dall’associazione usufruendo delle attrezzature e
degli impianti dell’associazione stessa;
-prendere parte alle manifestazioni sportive, ricreative o di altro genere promosse dalla associazione e da altri Enti sotto i colori delll’associazione;
-avere il distintivo dell’associazione;
-intervenire e discutere alle Assemblee Generali e presentare proposte e/o reclami al C.d.A.;
- essere eletto membro del C.d.A. ed esercitare il diritto al voto in assemblea fatte salve le limitazioni di cui al precedente Art.6.
Art.12
Gli associati hanno il dovere di:
-osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali;
-pagare le quote sociali di cui all’Art.8 e le altre somme a qualsiasi titolo dovute alla associazione;
-non nuocere al decoro, agli interessi ed alla vita dell’associazione;
-osservare le disposizioni ed i regolamenti delle Federazioni con cui l’associazione aderisce.
Art.13
In caso di trasgressione delle norme sociali o di inadempienza nel pagamento della quota associativa, il C.d.A. può infliggere all’associato:
-l’ammonimento verbale;
-la deplorazione scritta;
-la radiazione per un periodo non superiore a sei mesi;
-l’espulsione, nei casi in cui l’associato nuocia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’associazione, ne comprometta il suo buon nome, tenga condotta incivile o danneggi ingiustamente un altro associato.
All’Associazione è riservato il diritto di pretendere dall’associato espulso, l’eventuale risarcimento dei danni da esso arrecati.
Art.14
All’interno della E.R.A. Provinciale di NAPOLI è operante la sede Provinciale della E.R.A. con Sede in Palermo con Sede alla Piazza Verdi n° 6 già costituita nel 1991 con il nome di “A.RA.S.-ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI SICILIANA”, trasformatasi con verbale di assemblea straordinaria del 09/01/1995 nell’attuale nome, disciplinata dalle norme contenute nel relativo statuto al quale i soci E.R.A. di cui all’Art.6 faranno riferimento.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.15
Gli organi dell’associazione sono:
-l’assemblea Generale degli Associati;
-il Consiglio di Amministrazione;
-il Presidente del C.d.A.;
Art.16
Nessuna carica è retribuita. Il C.d.A. può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome dell’associazione.
Art.17
Le assemblee degli associati sono Ordinarie e/o Straordinarie.
L’assemblea Ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell’associazione entro il 15 Febbraio di ogni anno per la relazione annuale sull’attività dell’associazione e sulla sua gestione finanziaria nonché per la presentazione ed approvazione dei bilanci consuntivi dell’anno precedente e preventivo.
Le assemblee Straordinarie possono essere convocate in qualsiasi momento per procedere:
-alle modifiche dello Statuto;
-per deliberare sugli ordini del giorno eventualmente presentati.
L’assemblea Straordinaria può essere convocata:
-per deliberazione del C.d.A.;
-su richiesta di almeno un terzo dei Soci Effettivi.
Art.18
Tutti gli associati hanno diritto di partecipare ed assistere all’Assemblea Ordinaria o Straordinaria e ad esercitare il diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, con le limitazioni di cui al precedente Art.6.
Art.19
Le deliberazioni delle Assemblee sono valide:
-in prima convocazione e a maggioranza di voti (metà + uno) se sono presenti la metà più uno degli associati che hanno diritto di voto;
-in seconda convocazione sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti.
Le deliberazioni di Assemblea Straordinaria volte alla modifica dello Statuto Sociale sono valide solo se prese con maggioranza dei 3/4 degli associai presenti con diritto di voto.
Art.20
Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e Dal Segretario a disposizione degli associati che ne facciano richiesta.
Art.21
Le deliberazioni dell’Assemblea vincolano tutti gli associati, salvo quanto previsto dall’Art.10.
Art.22
L’Associazione è amministrata e diretta da un C.d.A. eletto dall’Assemblea, il quale C.d.A. è composto da cinque Associati Effettivi, che sono anche Associati E.R.A.
Il C.d.A. nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario.
I componenti del Comitato Direttivo della Sede Provinciale E.R.A. sono gli stessi, e con le stesse cariche, dei membri del C.d.A..
Art.23
Tutti i componenti del C.d.A. durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
Art.24
Tutti i componenti del Consiglio devono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso. Dopo tre assenze consecutive possono essere dichiarati decaduti dalla carica e non sono rieleggibili per il mandato in corso.
In caso di posto vacante per dimissioni, decadenze od altri motivi di uno o più componenti il Consiglio, si procede alla nomina in base alla graduatoria dei non eletti nelle ultime elezioni.
Art.25
Oltre tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, il C.d.A. ha le seguenti funzioni:
-cura l’attuazione di tutte le deliberazioni prese e delle norme contenute in questo Statuto;
-sottopone all’Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto, accoglie o respinge proposte e/o reclami avanzati dagli associati;
-promuove, organizza e gestisce tutte le manifestazioni ed attività atte al raggiungimento dello scopo dell’associazione;
-provvede alla totale amministrazione economico-finanziaria dell’associazione, prepara bilanci preventivi e consuntivi;
-delega il Presidente a rappresentarlo in tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione stabilendone altresì gli eventuali limiti;
-può delegare in tutto o in parte i propri poteri od affinare incarichi speciali a tutti gli associati.
Art.26
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giurisdizionale dell’associazione anche nei Confronti di terzi ed è sostituito, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente con poteri di ordinaria amministrazione.
Art.27
Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni di tutto il C.d.A. e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all’esame ed all’approvazione del C.d.A.; tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal C.d.A. e dalle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
Si occupa altresì del registro protocollo per la registrazione della corrispondenza in arrivo ed in partenza.
Provvede alla registrazione, su apposito libro dell’iscrizione dei nuovi Soci, tenendo costantemente aggiornato il relativo schedario.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle Assemblee Generali degli Associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario della assemblea.
Nell’espletare i suddetti compiti si avvale della collaborazione di collaborazione di associati di sua fiducia.
Art.28
Il Segretario è altresì responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del Presidente.
Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e egli altri documenti contabili inerenti tutto il movimento di casa.
Le somme incassate dovranno essere da lui versate nelle casse sociali o sul conto bancario dell’associazione qualora acceso. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni, senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente.
Art.29
Qualora si verifichi un evento ritenuto insanabile per l’esistenza dell’associazione il C.d.A. Convoca l’Assemblea Straordinaria degli associati.
L’eventuale deliberazione di scioglimento è valida con almeno i ¾ dei voti presenti. Deliberato lo scioglimento i beni delle Sezione saranno affidati, a titolo gratuito, come segue:
-I beni ricevuti dall’ERA Nazionale saranno restituiti alla stessa;
-I beni ricevuti dalla Regione Campania saranno restituiti alla stessa;
-I beni acquistati o ricevuti direttamente dalla Sezione saranno devoluti così come sarà determinato dall’Assemblea straordinaria dei Soci convocata per lo scioglimento della Sezione stessa.
Sant’Agnello, 14 febbraio 2009
